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IL DOPPIO TESTAMENTO

IL DOPPIO TESTAMENTO

MilanoPlatinum Studio Rutigliano-Trasatti

In collaborazione con lo Studio Legale Rutigliano-Trasatti, un nuovo articolo di approfondimento giuridico: questa settimana ci occupiamo del doppio testamento.


IL DOPPIO TESTAMENTO

Come noto, il testamento è quell’atto unilaterale attraverso il quale un soggetto dispone dei propri beni per il momento successivo alla propria morte. Si tratta di un atto sempre modificabile e revocabile secondo l’insindacabile volontà del testatore.

Un tipo di testamento molto utilizzato, per non dire a volte abusato, è il testamento olografo, ossia il testamento interamente scritto di pugno, datato e sottoscritto dal testatore.

Cosa succede nell’ipotesi in cui dopo la morte di un soggetto venga rinvenuto più di un testamento? Il nuovo testamento annulla quello precedente? Non necessariamente.

Il nuovo testamento può certamente contenere una clausola espressa di revoca delle precedenti dichiarazioni (“revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria“) oppure può non far riferimento a precedenti testamenti. In questo secondo caso, secondo quanto previsto dell’art. 682 del Codice Civile il testamento successivo, che non contiene espressamente la revoca delle disposizioni precedenti, annulla solo le disposizioni che sono incompatibili con il nuovo testamento.

Diventa pertanto fondamentale l’interpretazione delle volontà testamentarie: tale interpretazione deve avere come essenziale obiettivo la ricerca delle volontà del de cuius, che, spesso, vanno ben al di là della mera dichiarazione scritta. La suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che tale volontà deve essere individuata all’esito di un esame globale della scheda testamentaria e non di una singola disposizione. È dunque possibile attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello letterale, quando dalla valutazione complessiva del testamento emerge chiaramente che abbiano un significato diverso; così interpretate, le parole del testatore esprimono, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del de cuius.

È altresì consentito, qualora dal testo dell’atto non emerga con chiarezza l’effettiva volontà del de cuius, fare riferimento, seppure in via sussidiaria, a elementi cosiddetti estrinseci, purché attinenti alla sua persona, quali, per esempio, la sua mentalità, la sua cultura, la sua condizione sociale, la sua consuetudine di rapporti.

È quindi evidente che la presenza di più testamenti contenenti disposizioni differenti, impone una puntuale ricostruzione della volontà del de cuius che può concretarsi in una complessa operazione interpretativa, al fine di poter stabilire le quote spettanti agli eredi.


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