I CONFINI DELLO STALKING

I CONFINI DELLO STALKING –
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In collaborazione con lo Studio Legale Rutigliano-Trasatti, un nuovo articolo di approfondimento giuridico: questa settimana ci occupiamo di stalking.
I CONFINI DELLO STALKING
Con l’espressione stalking ci si riferisce ai cosiddetti atti persecutori, ossia quelle condotte idonee a generare paura e ansia nel soggetto vittima delle stesse.
La configurazione degli atti persecutori è caratterizzata non solo dalla reiterazione della condotta nel tempo, ma anche dal pregiudizio alla persona, da porre in correlazione con la ripetitività. Trattandosi di un reato abbastanza recente, in quanto le condotte sono previste e punite dall’art. 612-bis del codice penale introdotto nel 2009, la giurisprudenza è attualmente molto attiva nel delinearne i confini.
Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (la numero 9221 del 2016) ha posto un forte, e forse discutibile, limite alla configurabilità del reato in questione. Il caso, in breve, ha riguardato una ragazza che riteneva di essere molestata dalle frequenti chiamate di un ammiratore troppo pressante. Ma la circostanza più rilevante per i giudici è stata rappresentata dal fatto che a ogni chiamata seguiva una risposta e addirittura una conversazione.
La Corte di Cassazione ha quindi escluso la configurabilità del reato di atti persecutori nell’ipotesi in cui la persona offesa manifesti un comportamento più o meno conciliante nei confronti del presunto stalker. Più nel dettaglio, gli ermellini hanno affermato che nel caso in cui il soggetto passivo, con il proprio comportamento, assecondi le condotte del soggetto agente, viene meno il requisito, indispensabile per la configurazione del reato di stalking, del mutamento radicale delle abitudini della vittima, anche a seguito della situazione di ansia che ne segna in modo irreversibile la vita.
Come ricordato dai giudici, se gli atti di “disturbo” non sono seguiti da un evento-danno sulla persona, la fattispecie non può dirsi integrata. Poiché nel caso di specie la ragazza aveva risposto alle telefonate del proprio interlocutore anziché prenderne le distanze e aveva acconsentito a un incontro chiarificatore, il suo comportamento è stato valutato dai giudici come poco coerente e di certo idoneo a escludere che gli atteggiamenti incriminati configurino un’ipotesi di atti persecutori.
Quindi chi ritiene di essere vittima di stalking, non deve rispondere alle telefonate del molestatore. Altrimenti rischia di subire l’archiviazione della propria querela.
INFORMAZIONI UTILI
In collaborazione con Studio Legale Rutigliano-Trasatti
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