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Attenzione alle case in comodato

Attenzione alle case in comodato –

MilanoPlatinum Studio Rutigliano-Trasatti

In collaborazione con lo Studio Legale Rutigliano-Trasatti, un nuovo articolo di approfondimento giuridico: questa settimana ci occupiamo delle case in comodato.


Attenzione alle case in comodato

Spesso, purtroppo, la normativa in tema di locazioni ad uso abitativo viene aggirata attraverso il ricorso al contratto di comodato.
Il comodato è, in buona sostanza, un prestito disciplinato dal nostro codice civile agli articoli 1803 e seguenti. Ma cosa succede se il proprietario di casa vende il proprio immobile?

Se è stato stipulato un regolare contratto di locazione, non ci saranno problemi, nel senso che il nuovo proprietario dovrà acquistare una casa occupata e subentrare nel contratto di locazione già in essere. Ma se le parti hanno previsto che la casa venga abitata in forza di comodato, il nuovo proprietario potrà esigere l’immediata liberazione del proprio immobile.

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (la numero 664 del 18 gennaio 2016) si è occupata di questa vicenda e ha chiarito come il comodatario non possa far valere il proprio diritto verso il nuovo proprietario, qualora venga alienata una cosa che sia concessa in comodato. Il proprietario può quindi pretendere che il comodatario cessi il suo utilizzo del bene e metta il nuovo proprietario nella condizione di poter pienamente disporre del bene in questione.

Chiarisce la Cassazione che al comodato non è applicabile l’articolo 1599 del codice civile, che permette l’opponibilità all’acquirente della locazione avente data certa anteriore alla compravendita: le norme della locazione non si rendono infatti applicabili al comodato.

Quando si affitta una casa, non sempre il contratto economicamente più vantaggioso è anche il più sicuro!


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In collaborazione con Studio Legale Rutigliano-Trasatti

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