LEGAL

ANIMALI DOMESTICI E SEPARAZIONE DEI CONIUGI

ANIMALI DOMESTICI E SEPARAZIONE DEI CONIUGI

MilanoPlatinum Studio Rutigliano-Trasatti

In collaborazione con lo Studio Legale Rutigliano-Trasatti, un nuovo articolo di approfondimento giuridico: questa settimana ci occupiamo di affidamento di animali domestici.


ANIMALI DOMESTICI E SEPARAZIONE DEI CONIUGI

Sino a un passato relativamente recente, gli animali domestici, in ossequio a quanto previsto dal codice civile, sono sempre stati considerati come semplici oggetti. Di conseguenza, i tribunali non solo non pronunciavano autonomi provvedimenti circa l’affidamento degli animali, ma si rifiutavano addirittura di omologare le separazioni che prevedevano clausole relative all’affidamento degli stessi.

Ultimamente però i tribunali si stanno sempre più adeguando ai principi espressi dal Trattato di Amsterdam, che ha apportato significative modifiche finalizzate a tutelare il benessere degli animali, in quanto “esseri senzienti”. L’importanza di considerare esseri senzienti gli animali ha avuto rilevanti conseguenze nelle cause di separazione e divorzio.

Il Tribunale di Milano, nel 2013, ha ritenuto di dover accogliere, fra le clausole di una separazione consensuale, il patto secondo cui l’animale domestico (nella fattispecie alcuni gatti) andava affidato al coniuge presso cui era collocato il figlio minore.

Per i giudici l’animale domestico, secondo un’interpretazione evolutiva e orientata delle norme vigenti – sia nazionali che europee –, non può essere più collocato nell’area semantica concettuale delle “cose”, ma deve essere riconosciuto come “essere senziente”. Secondo questa impostazione, i coniugi possono regolare il mantenimento e il collocamento del medesimo animale presso un coniuge, piuttosto che un altro.

Nel caso deciso dai giudici di Milano, i gatti venivano affidati alla madre, presso la quale era collocata la minore. La stessa madre si impegnava a sostenere le spese ordinarie per i gatti, mentre le spese straordinarie restavano a carico dei coniugi al 50% ciascuno.

Molto diversa è invece la fattispecie delle separazioni giudiziali nelle quali non sussista accordo su chi, fra i coniugi, deve continuare a vivere con l’animale domestico. In questo caso sempre il Tribunale di Milano ha puntualizzato che: un conto è prendere atto degli accordi dei coniugi all’interno di una separazione consensuale (e ciò non è contrario al nostro ordinamento giuridico), un altro è decidere circa la sorte dell’animale domestico.

Tale ultimo compito non compete al giudice della separazione (o del divorzio), poiché questi può solo statuire – quanto ai provvedimenti accessori – secondo quanto disposto dagli artt. 155 e 156 c.c., norme che non contemplano certo i provvedimenti relativi agli animali da compagnia. In difetto di specifico accordo, gli animali domestici rimarranno presso l’intestatario del chip registrato all’anagrafe degli animali d’affezione.


INFORMAZIONI UTILI


In collaborazione con Studio Legale Rutigliano-Trasatti

MilanoPlatinum Studio Rutigliano-Trasatti